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CORRADI SPA - mAnuAle uTenTe - eXPeRIenCe
2 - 04.2014
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GaranzIa
ART. 1 - IMPIEGO:
EXPERIENCE ed i componenti nel suo insieme sono progettati
da Corradi SpA con sede a Bologna, Italia, e sono realizzati nel
rispetto delle norme tecniche di riferimento applicabili.
Le garanzie di seguito specificate saranno valide se la posa
in opera e l’impiego saranno conformi alle caratteristiche
indicate nei successivi articoli e tabelle. Per la costruzione dei
componenti di EXPERIENCE sono stati utilizzati materiali di
prima qualità adatti all’uso in esterno.
ART. 2 - POSA IN OPERA:
EXPERIENCE dovrà essere sempre fissata ad una struttura
di sostegno adeguata (parete o soffitto); dovranno essere
rispettate tutte le condizioni indicate nella tabella 1 “Dimensioni
Massime”.
ART. 3 - VALIDITÀ DELLA GARANZIA:
La garanzia è valida se vengono rispettate le condizioni di
installazione ed utilizzo indicati negli articoli 1 e 2.
La garanzia comporta la riparazione o la sostituzione integrale
gratuita (manodopera esclusa) di tutti i componenti che
dovessero risultare non conformi o comunque difettosi,
comprese le spese di trasporto. Non saranno riconosciuti
danni da mancato godimento di EXPERIENCE per il periodo
di eventuale inutilizzo prima e durante la riparazione. Nessun
risarcimento può essere richiesto per “danno emergente o
lucro cessante”.
Le garanzie di cui sopra saranno efficaci unicamente all’interno
dello stato in cui il rivenditore o concessionario ha la propria
sede operativa.
ART. 4 - DECORRENZA DELLA GARANZIA:
La garanzia decorre dalla data di fine lavori riportata nella
Dichiarazione di Corretta Installazione, di cui una copia deve
essere inviata alla Corradi, debitamente compilata in ogni sua
parte della Dichiarazione di Corretta Installazione, sottoscritta
sia dall’acquirente finale che dal Rivenditore Autorizzato.
ART. 5 - ESCLUSIONI DALLA GARANZIA:
La garanzia non è valida nei casi di seguito elencati a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
a) Per danni derivati da urti o cause naturali straordinarie
(fulmini, alluvioni, terremoti, grandine, etc…)
b) Per danni effettuati da interventi di persone o tecnici non
autorizzati da Corradi SpA.
ART. 6 - DURATA DELLA GARANZIA:
ANNI 2 (due).
ART. 7 - RECLAMI:
In base all’art. 1495 c. 1 e 1511 c. 1 del Codice Civile, ogni
eventuale e presunto vizio apparente della merce potrà essere
comunicato dal cliente al rivenditore unicamente in forma
scritta ed entro e non oltre 8 (otto) giorni dal ricevimento della
merce. In base all’art. 1495 c. 1 del Codice Civile, ogni eventuale
e presunto vizio non apparente della merce potrà essere
comunicato dal cliente al rivenditore unicamente in forma
scritta ed entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di scoperta,
fornendo prova fotografica del presunto vizio.
Entrambe le azioni legali del compratore verso il rivenditore
si prescrivono in un anno dal ricevimento/installazione della
merce (Art. 1495 c. 2).
In base all’art. 1512 del Codice Civile, ogni eventuale e presunto
difetto di funzionamento potrà essere comunicato in forma
scritta dal cliente al rivenditore unicamente in forma scritta
ed entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla scoperta pena la
decadenza dalla garanzia.
L’azione legale del compratore verso il rivenditore si prescrive
in sei mesi dalla scoperta (Art. 1512 c. 1) .
Ogni eventuale e presunta non conformità disciplinata
dagli articoli da 128 a 134 del D. Lvo 206 / 2005 (Codice del
Consumo) potrà essere comunicata dal cliente al rivenditore
unicamente in forma scritta ed entro e non oltre 2 (due) mesi
dal giorno della scoperta. L’azione legale del compratore verso
il rivenditore si prescrive entro 26 mesi decorrenti dal giorno
della scoperta denunciata nei termini (Art 132 c. 4 Codice del
Consumo).
ART. 8 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA GARANZIA
Le garanzie di cui sopra saranno efficaci unicamente nello stato
in cui il cliente ha la propria sede legale, con esclusione di ogni
altro stato in cui il cliente, direttamente o indirettamente,
venderà, installerà, concederà in comodato la tenda fornita da
Corradi.